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Gratuito patrocinio

Il patrocinio a spese dello Stato, comunemente detto “gratuito patrocinio”, è un mezzo attraverso cui si assicura il diritto di difesa anche a chi ha un reddito familiare annuo inferiore ai limiti stabiliti dall’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002.
In particolare, nel procedimento:

PENALE 

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.746.68.
Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. 

Il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

CIVILE / LAVORO / IMMIGRAZIONE

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.746.68. 
Se l'interessato convive con il coniuge, l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (es. Separazione, divorzio ecc. ecc.).

 

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